Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso di un beneficiario o di una beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, la rendita corrente è erogata fino alla fine del mese, dopodiché hanno diritto a prestazioni della CPS a partire dal primo del mese che segue la data di decesso i seguenti superstiti della persona defunta, se sono soddisfatte determinate condizioni:
- Il coniuge o la coniuge nonché il partner registrato o la partner registrata, a condizione che il matrimonio o l’unione registrata sia durata almeno due anni e/o che la coppia abbia un figlio in comune a carico.
Diritto alla prestazione: rendita per coniuge equivalente a due terzi della rendita di vecchiaia o della rendita di invalidità corrente. - Il convivente o la convivente (concubinato), se l’unione di fatto è iniziata prima del 65° anno di età del beneficiario di una rendita di vecchiaia, se tale unione è durata per almeno 5 anni o se il convivente deve provvedere al mantenimento di un figlio in comune.
Diritto alla prestazione: rendita per convivente equivalente a due terzi della rendita di vecchiaia rispettivamente della rendita di invalidità corrente.
Requisiti: affinché il diritto alla rendita per convivente possa maturare, alla CPS deve pervenire una designazione scritta del beneficiario al più tardi con il compimento del 65° anno di età. - I figli: le rendite correnti per i figli di una persona beneficiaria di rendita di vecchiaia o di invalidità sono convertite in una rendita per orfani dello stesso ammontare.
- Per i beneficiari di rendite di vecchiaia e di invalidità celibi non sono erogate altre prestazioni.
In caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita per coniuge, rispettivamente, se la persona beneficiaria contrae matrimonio, l’erogazione delle prestazioni della CPS si estingue.