FAQ

Persone assicurate

Promozione proprietà di abitazione

La tassa amministrativa va pagata ai sensi dell’art. 52 del Regolamento previdenziale in caso di esame preliminare di un prelievo anticipato. Le spese generali di amministrazione non sono finanziate con i contributi dei collaboratori. Sono il datore di lavoro e la Cassa pensioni a sostenerle in ragione di rispettivamente il 90% e il 10%. In conformità con il principio di “chi usa paga”, la partecipazione ai costi è prevista per coloro che intendono effettuare l’acquisto di un’abitazione di proprietà.

Un prelievo di questo tipo è una libera scelta a vantaggio di un individuo. Sarebbe scorretto se tali costi fossero addebitati all’intera comunità di assicurati.

La tassa amministrativa di 400 franchi è conforme alle normali condizioni di mercato e non copre le spese integralmente.

È vero che un prelievo anticipato comporta un onere leggermente più basso, ma la partecipazione ai costi richiesta non basta per coprirlo del tutto. Per motivi di semplicità, per tutte e due le opzioni sarà fatturato lo stesso importo.

In virtù della legge, la Cassa pensioni ha sei mesi di tempo per procedere al versamento. Non appena sono disponibili tutti i documenti richiesti, di norma la cassa procede al prelievo anticipato entro due o tre settimane dalla richiesta. A tale proposito vanno osservate le date definite per i versamenti della CPS.

Se al decesso della persona assicurata non matura alcun diritto a prestazioni per le persone superstite, gli e le eredi sono tenuti a restituire l’intero prelievo per PPA, come recitano esplicitamente la LPP (art. 30 d, cpv. 1 lett. C) e il Regolamento previdenziale (art. 52, cpv. 8). È fatta riserva solo del rifiuto dell’eredità (complessiva).

Conto supplementare

Un conto supplementare è gestito dalla CPS per l'assicurazione dei componenti salariali irregolari quali premi, indennità di funzione o indennità per lavoro notturno o domenicale.

Inoltre, per le persone assicurate attive del primato delle prestazioni, nel conto supplementare è assicurato un reddito regolare superiore al reddito annuo di 184’860 franchi (ovvero all'equivalente della rendita AVS massima moltiplicata per il fattore 6,5).

No, il Conto supplementare non può essere contabilizzato a titolo di riscatto nel Piano di base.

Il pagamento in contanti dell’avere sul conto supplementare è possibile in caso di prelievo per l’acquisto di un’abitazione di proprietà o al momento del pensionamento.

Persone beneficiarie

No, possono essere considerati in quanto beneficiari solo il marito, la moglie, il o la convivente, i figli e le figlie o persone che al momento del decesso della persona assicurata erano da lui o da lei sostenute finanziariamente in misura determinante.

Nel caso del marito o della moglie e dei figli e delle figlie, la segnalazione scritta non è necessaria. Nel caso del o della convivente e di persone sostenute finanziariamente in misura determinante, è richiesta la notifica scritta mediante apposito formulario della Cassa pensioni.

La designazione delle persone beneficiarie deve avvenire prima del decesso e prima del compimento del 65° anno di età.

Devoluzioni uniche

In caso di decesso, i riscatti individuali nonché i contributi di risparmio facoltativi – come pure le altre prestazioni – saranno versati alle persone aventi diritto ai sensi del Regolamento.

Sono considerati persone aventi diritto il marito, la moglie o il partner registrato e i figli e le figlie.

Possibilità di assicurazione

No, la Cassa pensioni assicura esclusivamente i redditi che scaturiscono da un rapporto di lavoro con la SSR, rispettivamente con un’organizzazione affiliata e che sono soggetti a contributi in conformità con il Regolamento previdenziale.

Imposizione fiscale

Le persone beneficiarie di rendite e prestazioni in capitale della previdenza professionale e della previdenza vincolata con domicilio fiscale o dimora all’estero sono assoggettati al regime fiscale dell’imposta alla fonte – a meno che fra lo Stato in questione e la Svizzera non esista una convenzione di doppia imposizione (CDI).


Promemoria sull'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza (in francese)

Emigrare: Pensionamento all’estero (imposte)

Opuscolo tecnico CPS imposizione

In caso di CDI, le pensioni sono sempre esenti da ritenuta alla fonte se la competenza in materia di imposizione ricade sul Paese di domicilio. Nel caso di versamenti in capitale, invece, la ritenuta alla fonte è imposta in ogni caso; tuttavia, a seconda della CDI, esiste la possibilità di chiederne il rimborso. Le tabelle corrispondenti attualmente in vigore sono disponibili presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

Se la Svizzera non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con il Paese di domicilio, le rendite sono sempre soggette all’imposta alla fonte. In questo caso, in analogia ai versamenti di capitale a un destinatario domiciliato in un Paese senza CDI con la Svizzera, l’imposta alla fonte non può essere restituita.

Versamento delle prestazioni in capitale (PLP, PPA, divorzio)

Le prestazioni in capitale approvate vengono erogate alla data successiva possibile. Ci sono due date al mese e tre a dicembre. Le date esatte sono riportate nella sezione Documenti alla voce "Date dei versamenti". Le prestazioni possono essere erogate solo dopo l'elaborazione dell’evento corrispondente (PLP, PPA, divorzio). La CPS risponde alle richieste di informazioni entro cinque giorni lavorativi, a meno che eventuali accertamenti necessari non richiedano un lasso di tempo maggiore. 

Persone beneficiarie di rendite

Versamento delle rendite

La CPS versa le rendite di solito il 24 di ogni mese. Se il 24 è un giorno del fine settimana, la prestazione sarà trasferita il venerdì precedente.

L’assenso del o della coniuge è dovuto per ogni liquidazione in capitale. La Cassa pensioni esige una dichiarazione di assenso scritta con firma del marito o della moglie autenticata da uno studio notarile.

Visto che la firma autenticata da notaio comporta delle spese, i coniugi hanno anche qui la possibilità di firmare congiuntamente la richiesta dinanzi al o alla consulente RU locale.

Con il decesso della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia il diritto alla rendita si estingue con effetto alla data del decesso. La rendita di vecchiaia è versata ancora intermante per il mese corrente. Se la persona beneficiaria di rendita di vecchiaia è sposata o vive in unione domestica registrata, verrà erogata una rendita per coniuge pari al 66,7% della rendita di vecchiaia.

Se la persona beneficiaria di rendita lascia un o una partner (concubinato), la persona superstite ha diritto ad una rendita per convivente pari al 66,7% della rendita di vecchiaia. Questo in presenza delle seguenti condizioni:

  • la convivenza è iniziata prima del 60° compleanno del beneficiario di rendita,
  • è durata almeno 5 anni
  • la persona beneficiaria di rendita di vecchiaia ha notificato per iscritto il nominativo di questa persona prima del suo 65° anniversario.

Inoltre, le rendite per figli e figlie delle persone beneficiarie di rendita di vecchiaia attuali sono convertite in rendite per orfani e orfane dello stesso importo. Oltre alla rendita per coniuge, rispettivamente rendita per convivente, non sono erogate altre prestazioni.

In caso di risanamento, la legge prevede che le casse pensioni possano esigere dalle persone beneficiarie di rendite un contributo per eliminare la sottocopertura. Tuttavia tale contributo può essere riscosso solo sulle maggiorazioni delle prestazioni concesse su base volontaria negli ultimi dieci anni.

Visto che la Cassa pensioni finora non ha mai concesso questo tipo di maggiorazioni volontarie di prestazioni, questa possibilità va esclusa. In altre parole: in virtù delle attuali disposizioni di legge, le rendite della CPS non possono essere ridotte – neanche in caso di risanamento.