Pensionamento
Dopo il pensionamento, l’avere nella cassa pensioni costituisce spesso la fonte di reddito più importante dei beneficiari di rendita. La scelta di riscuotere le prestazioni sotto forma di rendita vitalizia o sotto forma di versamento unico in capitale è una decisione individuale sulla quale occorre riflettere bene. Le ipotesi di calcolo delle rendite nonché le manifestazioni informative dedicate al pensionamento organizzate dalla SSR e dalle unità aziendali offrono alle persone interessate un primo quadro informativo generale.
Avere di vecchiaia nel primato dei contributi
Nei Piani previdenziali A e B per ogni persona assicurata durante il periodo di contribuzione è costituito un avere di vecchiaia composto come segue:
- prestazione di libero passaggio conferita dal vecchio istituto previdenziale o di libero passaggio;
- abbuoni di vecchiaia annui;
- conferimenti individuali;
- eventuali devoluzioni decise dal Consiglio di fondazione;
- interessi fruttati sugli importi sopra citati.
Il termine abbuoni di vecchiaia indica contributi di risparmio finanziati dal collaboratore e dal datore di lavoro. L’avere di vecchiaia disponibile e gli abbuoni di vecchiaia annui sono riportati nell'attestato di assicurazione.
Il conto supplementare e il conto pensionamento anticipato non costituiscono parte integrante dell’avere di vecchiaia e sono gestiti separatamente.
Conto supplementare (Piano previdenziale A)
Nel conto supplementare per ogni persona assicurata durante il periodo di contribuzione è costituito un conto supplementare composto dagli abbuoni di vecchiaia addizionali, dai versamenti individuali, nonché dagli interessi fruttati sugli importi di cui sopra.
Remunerazione
Gli abbuoni di vecchiaia sono remunerati a partire dal 1° gennaio successivo alla loro scadenza. La prestazione di libero passaggio conferita, nonché i versamenti individuali, fruttano immediatamente interessi. Il tasso d’interesse è determinato ogni anno dal Consiglio di fondazione.
Rendita di vecchiaia nel primato dei contributi
L’ammontare della rendita di vecchiaia annua si definisce attraverso la conversione dell’avere di vecchiaia disponibile, applicando l’aliquota di conversione in funzione dell’età al momento del pensionamento. L’aliquota di conversione dipende inoltre dalle opzioni di rendita scelte. Eventuali prestazioni provenienti dal conto supplementare o dal conto di pensionamento anticipato sono individuate applicando la stessa aliquota di conversione.
Versamento della rendita di vecchiaia
Il versamento della rendita avviene intorno al 24 di ogni mese.
Capitale di vecchiaia
Se una persona assicurata attiva desidera percepire le sue prestazioni di vecchiaia in forma di capitale, può scegliere fra versamento in capitale integrale o parziale. L’opzione del versamento in capitale vale anche per i conti supplementari e di pensionamento anticipato.
Con il versamento dell’intero capitale di vecchiaia si estingue ogni pretesa di ulteriori prestazioni nei confronti della cassa, come ad esempio la rendita per coniugi. Se è versata solo una parte del capitale di vecchiaia, il diritto a ulteriori prestazioni si estingue in misura corrispondente.
La domanda di versamento in capitale va inoltrata alla CPS con un anticipo di almeno un mese.
Modelli di rendita disponibili dal 2027
Opzione 1 – Scelta dell’ammontare della rendita del coniuge/convivente
Le nuove assicurate e i nuovi assicurati possono scegliere l’ammontare della rendita del coniuge/convivente fra le tre opzioni seguenti, il che di conseguenza inciderà sull’ammontare dell’aliquota di conversione applicabile.
- Tasso del 66,67% - soluzione normale
In caso di decesso della beneficiaria o del beneficiario della rendita di vecchiaia, diventa esigibile una rendita per coniugi/conviventi pari a due terzi della rendita di vecchiaia giunta a scadenza. L’aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia prevista dal regolamento rimane invariata. - Tasso del 100% – rendita per il coniuge/convivente uguale alla rendita di vecchiaia
In caso di decesso della beneficiaria o del beneficiario della rendita di vecchiaia, diventa esigibile una rendita per coniugi/conviventi pari all’ammontare della rendita di vecchiaia giunta a scadenza. L’aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia prevista dal regolamento si riduce di 0,25 punti percentuali. Questa opzione consente di mantenere costante il versamento della rendita mensile, anche dopo il decesso della beneficiaria o del beneficiario della rendita di vecchiaia. - Tasso dello 0% – rinuncia alla rendita per il coniuge/convivente
In caso di decesso della beneficiaria o del beneficiario della rendita di vecchiaia non diventa esigibile alcuna rendita per il coniuge/convivente. L’aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia prevista dal regolamento aumenta di 0,5 punti percentuali. Questa opzione consente di rinunciare completamente alla rendita per il coniuge/convivente.
Per convalidare l’opzione scelta è necessario firmare una dichiarazione nei confronti della CPS. Se la persona assicurata è sposata o in regime di comunione domestica, anche il rispettivo coniuge o convivente è tenuto a firmare tale dichiarazione.
Indipendentemente dall’opzione scelta, la rendita per il coniuge/convivente diventa esigibile soltanto nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento.
Opzione 2 – Rimborso di capitale sotto forma di indennità ai superstiti
Le nuove assicurate e i nuovi assicurati possono optare per un rimborso di capitale sotto forma di indennità ai superstiti in conformità con il regolamento. Questo nel caso in cui la persona assicurata deceda durante i primi 15 anni di percepimento della rendita di vecchiaia. L’ammontare corrisponde a 15 rendite annue al netto delle rendite di vecchiaia già versate. Scegliendo questa opzione l’aliquota di conversione si riduce di 0,25 punti percentuali. L’opzione è una tantum e non necessita del consenso del partner.
I modelli di rendita possono essere combinati tra loro. In caso di pensionamento parziale l’opzione può essere applicata solo per la prima tappa e vale per tutte le tappe di pensionamento successive.
Buono a sapersi:
Gestione flessibile del pensionamento
Il pensionamento dopo il compimento del 58° anno di età è possibile, come è possibile anche un pensionamento parziale, proseguendo l’attività professionale con volume di occupazione ridotto.
In caso di riduzione del grado di occupazione al massimo del 50%, vi è inoltre la possibilità dal 58° anno di età di continuare ad assicurare il salario soggetto all’obbligo di contribuzione. Ciò significa che le prestazioni di vecchiaia della persona assicurata non vengono ridotte. Se non diversamente stabilito nelle condizioni d'impiego, la persona assicurata deve sostenere sia i contributi del dipendente che quelli del datore di lavoro per quanto riguarda la parte di salario che continua ad essere assicurata. In caso di impiego nel quadro del Contratto collettivo di lavoro (CCL) e delle Condizioni generali d’impiego per i Quadri della SRG SSR (CIQ), il datore di lavoro della SSR continua a versare la propria quota di contributi.
In caso di pensionamento anticipato dal 60° anno di età, la persona assicurata può esigere che le sia versata mezza rendita o una rendita intera di transizione. La scelta presa è definitiva.
Nel caso che i rapporti di lavoro con la SSR siano prolungati al di là dell’età pensionabile, le prestazioni di vecchiaia possono essere differite fino al pensionamento effettivo (al più tardi fino al 70° anno di età.).
