Modelli di rendita flessibili a partire dal 2027 – approfondimento
Dal 2027 la CPS propone nuovi modelli di rendita, che vanno ad aggiungersi alle opzioni già esistenti come il prepensionamento e il pensionamento parziale con le relative varianti.
Primo modello – scelta dell’ammontare della rendita del coniuge/convivente
L’attuale tasso per la rendita del coniuge ammonta al 66,67% della rendita di vecchiaia della persona assicurata deceduta. Dal 2027 le nuove assicurate e i nuovi assicurati potranno optare per un tasso alternativo. Tale scelta implicherà un aumento o una riduzione del tasso di conversione per la propria rendita di vecchiaia.
Si potrà optare fra le seguenti tre opzioni:
- Tasso del 66,67% – soluzione attuale
In caso di decesso della beneficiaria o del beneficiario della rendita di vecchiaia, diventa esigibile una rendita per coniugi/conviventi pari a due terzi della rendita di vecchiaia giunta a scadenza. Il tasso di conversione previsto dal regolamento resta invariato. Ciò corrisponde al tasso normale applicato finora, in corrispondenza del quale la rendita per il coniuge/convivente risulta inferiore rispetto alla rendita di vecchiaia. - Tasso del 100% – rendita per il coniuge/convivente uguale alla rendita di vecchiaia
In caso di decesso della beneficiaria o del beneficiario della rendita di vecchiaia, diventa esigibile una rendita per coniugi/conviventi pari all’ammontare della rendita di vecchiaia giunta a scadenza. Il tasso di conversione per la rendita di vecchiaia previsto dal regolamento si riduce di 0,25 punti percentuali. Questa opzione consente di mantenere costante il versamento della rendita mensile, anche dopo il decesso della beneficiaria o del beneficiario della rendita di vecchiaia. - Tasso dello 0% – rinuncia alla rendita per il coniuge/convivente
In caso di decesso della beneficiaria o del beneficiario della rendita di vecchiaia non diventa esigibile alcuna rendita per il coniuge/convivente. Il tasso di conversione per la rendita di vecchiaia previsto dal regolamento aumenta di 0,5 punti percentuali. Questa opzione consente di rinunciare completamente alla rendita per il coniuge/convivente.
L’offerta è rivolta a tutte le persone assicurate attive, anche nubili/celibi, così come alle pensionate e ai pensionati parziali e ai membri invalidi.
Indipendentemente dall’opzione scelta, la rendita per il coniuge/convivente diventa esigibile soltanto nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento.
Pensionamento parziale
In caso di pensionamento parziale, l’opzione scelta per la prima tappa vale anche per tutte le tappe successive. Ai membri in pensionamento parziale entro la fine del 2026 sono proposte le nuove opzioni una tantum alla prossima tappa di pensionamento parziale. Il diritto alle prestazioni viene adeguato di conseguenza.
Dichiarazione di rinuncia sottoscritta dalla coppia
Per convalidare l’opzione scelta è necessario firmare una dichiarazione nei confronti della CPS. Se la persona assicurata è sposata o in regime di comunione domestica, anche il rispettivo coniuge o convivente è tenuto a firmare tale dichiarazione.
Esempi:
Assicurato attivo Max Muster, celibe o coniugato, opta per il pensionamento ordinario con l’opzione «tasso dello 0%». Il tasso di conversione per la sua rendita di vecchiaia aumenta di 0,5 punti percentuali, ad esempio a 65 anni passa dal 5,0% al 5,5%. Con questa opzione Max Muster rinuncia a una rendita per il coniuge/convivente. In caso di decesso, un ipotetico coniuge/convivente non riceve alcuna rendita.
L’assicurata attiva Eliane Échantillon, in regime di comunione domestica, desidera che dopo il suo decesso la sua partner percepisca il 100% della sua rendita di vecchiaia sotto forma di rendita per convivente. Eliane accetta quindi che la sua rendita di vecchiaia fino al momento del decesso sia ridotta di 0,25 punti percentuali. Se Eliane va in pensione all’età di 65 anni, la sua rendita di vecchiaia sarà versata con un tasso di conversione del 4,75% anziché del 5%.
Secondo modello – rimborso di capitale sotto forma di indennità ai superstiti
Il secondo modello (combinabile con il primo) consente alle persone assicurate attive di optare per un rimborso di capitale sotto forma di indennità ai superstiti. Questo nel caso in cui la persona assicurata deceda durante i primi 15 anni di percepimento della rendita di vecchiaia. L’ammontare corrisponde a 15 rendite annue al netto delle rendite di vecchiaia già versate. Scegliendo questa opzione il tasso di conversione si riduce di 0,25 punti percentuali. L’opzione è una tantum e non necessita del consenso del partner.
Esempio:
L’assicurata attiva Claudia Campione, sposata, in caso di decesso desidera che suo marito riceva una somma di capitale entro quindici anni dal suo pensionamento. A 65 anni Claudia ha un avere di vecchiaia di 600’000 franchi. Scegliendo l’opzione «Rimborso di capitale» percepisce una rendita mensile di 2375 franchi anziché di 2500 franchi (tasso di conversione del 4,75% anziché del 5%). 8 anni dopo decede all’età di 73 anni. Oltre alla rendita per coniugi, suo marito ha diritto a una somma di capitale di 199’500 franchi (capitale complessivo di 427’500 franchi per 15 anni, al netto di 8 anni di rendita pari a 228’000 franchi).
Buono a sapersi
I modelli di rendita possono essere combinati tra loro e strutturati in base alle esigenze individuali.
Il diritto alla rendita per il coniuge/convivente matura con il decesso dell’assicurato, in ogni caso non prima del termine del diritto al salario intero. In caso di comunione domestica, la persona assicurata deve far pervenire alla cassa non oltre la conclusione del 65° anno di età la certificazione di una convivenza in atto sotto forma di designazione scritta.
