Previdenza per la vecchiaia in mezza età
Previdenza professionale (secondo pilastro, CPS):
Sull’attestato di assicurazione è indicato l’avere di vecchiaia previsto tra i 58 e i 65 anni. In questa fascia di età viene riportato, in base alle condizioni salariali attuali, a quanto ammonta l’avere accumulato a seconda dell’età in cui si va in pensione. Alla voce «Possibilità di riscatto» è indicato il potenziale di riscatto. I riscatti possono essere effettuati nel piano base ma anche nel proprio conto di prepensionamento presso la CPS.
Inoltre la CPS offre ai propri assicurati la possibilità di versare un contributo di risparmio facoltativo pari al 2%. In tal caso aumentano i contributi a carico della persona assicurata e di conseguenza le deduzioni sul conteggio salariale ma al contempo viene incrementato l’avere di vecchiaia e nell’anno fiscale in questione può essere dichiarato un reddito inferiore.
La Segreteria della CPS organizza eventi informativi (perlopiù seminari online) anche sul tema «Riscatto» e «Pensionamento anticipato» (attualmente solo in tedesco e francese). Offre inoltre dei momenti di consulenza, ai quali le persone assicurate attive possono accedere attraverso un portale interno. Infine è possibile contattare la Segreteria in qualsiasi momento per un colloquio di consulenza.
Previdenza privata (terzo pilastro):
Anche in mezza età vale ancora la pena ottimizzare la propria previdenza per la vecchiaia. Le salariate e i salariati devono tuttavia investire importi più elevati per ottenere un maggiore capitale di vecchiaia e una rendita migliore. Di regola ciò è possibile poiché il salario in questa fascia d’età è superiore rispetto a quello percepito a inizio carriera. Sul mercato sono disponibili diversi prodotti finanziari.
Per ragioni fiscali è raccomandabile aprire nel corso degli anni diversi conti 3a, per poterli così chiudere in modo scaglionato durante gli ultimi anni di attività lavorativa.
Che cosa succede con i versamenti e i contributi di risparmio facoltativi dopo il decesso?
In caso di decesso di un assicurato attivo, i versamenti e i contributi di risparmio facoltativi (senza interessi) sono sommati al capitale versato in caso di decesso (quest’ultimo pari all’ammontare di un salario annuo soggetto a contribuzione). Il versamento viene effettuato alle persone aventi diritto conformemente all’articolo 43 del Regolamento previdenziale, vale a dire alla moglie o al marito, alla convivente o al convivente nonché ai figli.