Previdenza per la vecchiaia prima del pensionamento
Previdenza professionale (secondo pilastro, CPS):
È giunto il momento di scegliere l’età più adatta per il pensionamento (anticipato dai 58 anni, ordinario o posticipato fino a 70 anni) e soprattutto la forma di pensionamento più idonea: rendita, capitale o una forma combinata. L’opuscolo «Pensionamento» e le FAQ forniscono informazioni utili sulla gestione flessibile del pensionamento come ad esempio il pensionamento parziale e la rendita transitoria.
Sull’attestato di assicurazione è indicato l’avere di vecchiaia previsto tra i 58 e i 65 anni. In questa fascia di età viene riportato, in base alle condizioni salariali attuali, a quanto ammonta l’avere accumulato a seconda dell’età in cui si va in pensione. Alla voce «Possibilità di riscatto» è indicato il potenziale di riscatto. I riscatti possono essere effettuati nel piano base ma anche nel proprio conto di prepensionamento presso la CPS.
Inoltre la CPS offre ai propri assicurati la possibilità di versare un contributo di risparmio facoltativo pari al 2%. In tal caso aumentano i contributi a carico della persona assicurata e di conseguenza le deduzioni sul conteggio salariale ma al contempo viene incrementato l’avere di vecchiaia e nell’anno fiscale in questione può essere dichiarato un reddito inferiore.
La Segreteria della CPS organizza eventi informativi (perlopiù seminari online) anche sul tema «Pensionamento anticipato», «Pensionamento in vista» e «Rendita o capitale» (attualmente solo in tedesco e francese). Offre inoltre dei momenti di consulenza, ai quali le persone assicurate attive possono accedere attraverso un portale interno. Infine è possibile contattare la Segreteria in qualsiasi momento per un colloquio di consulenza.
È importante prestare attenzione alla scelta temporale del piano di versamento (ad esempio su più anni civili) di tutti e tre i pilastri nonché all’onere fiscale che ne deriva. Ai sensi della LPP le prestazioni che risultano da un riscatto non possono essere prelevate in forma di capitale prima della scadenza di tre anni (periodo di blocco).
Si raccomanda di allestire un piano con entrate e uscite future nonché una riserva. Qualora vi sia una proprietà di abitazione è necessario verificarne la sostenibilità in età avanzata.
Previdenza privata (terzo pilastro):
Negli anni che precedono il raggiungimento dell’età di riferimento di 65 anni può sempre essere vantaggioso costituire una previdenza privata per la vecchiaia oppure ottimizzarne una già esistente. In ogni caso l’investimento nel pilastro 3a deve essere stabilito in funzione dell’orizzonte temporale limitato. Qualora fosse già stato stipulato un pilastro 3a si raccomanda di versare l’importo che consente la deduzione fiscale massima. Nel pilastro 3b può ancora valere la pena effettuare un investimento a corto termine.
Che cosa succede con i versamenti e i contributi di risparmio facoltativi dopo il decesso?
In caso di decesso di un assicurato attivo, i versamenti e i contributi di risparmio facoltativi (senza interessi) sono sommati al capitale versato in caso di decesso (quest’ultimo pari all’ammontare di un salario annuo soggetto a contribuzione). Il versamento viene effettuato alle persone aventi diritto conformemente all’articolo 43 del Regolamento previdenziale, vale a dire alla moglie o al marito, alla convivente o al convivente nonché ai figli.